Home » Legge ed economia

Cassazione: lavoratrice autonoma in maternità, possibili i riposi giornalieri del padre

La Corte di Cassazione si è recentemente espressa sui riposi giornalieri in caso di maternità della lavoratrice autonoma.

Condividi questo bel contenuto


Come noto, l’art. 40 del d.lgs. 151/2001 introduce nel nostro ordinamento la possibilità che il padre lavoratore dipendente possa usufruire dei permessi giornalieri dei quali le madri possono avvantaggiarsi nel primo anno di vita del proprio bimbo, fermo restando il rispetto di alcuni specifici requisiti di legge. In particolare, l’articolo di cui sopra abbiamo compiuto breve riferimento, afferma la possibilità che il padre lavoratore dipendente possa godere di tali periodo di riposo in alcune ipotesi, compresa l’eventualità che il riposo avvenga in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che sceglie di non avvalersi di tali riposi, o ancora nel caso in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente.

madre lavoratrice autonoma

Madri lavoratrici autonome e madri lavoratrici dipendenti

Ebbene, secondo quanto afferma la sentenza n. 22177/2018 da parte della Corte di Cassazione, questa differente formulazione contenuta nell’articolo di legge più volte citato, dovrebbe significare che – contrariamente a quanto invece succede nella prima delle due ipotesi già prospettate nel precedente paragrafo – nella seconda il padre può scegliere di avvantaggiarsi dei giorni di riposo a titolo di permesso anche nel frangente temporale in cui la madre sta già fruendo dell’indennità di maternità, in qualità di lavoratrice non dipendente.

Per poter arrivare a tale valutazione, i giudici della Suprema Corte hanno approfondito in maniera rigorosa l’intera vicenda presentata, oggetto di specifico ricorso, analizzando quali sono le motivazioni che possono essere poste alla base di questa distinzione. Principalmente, gli Ermellini riconoscono come l’assenza di una condizione alternativa nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma trova una giustificazione nella differente condizione di lavoro in cui si trovano le categorie di lavoratrici e nell’obiettivo principale e prioritario che è perseguito dai riposi giornalieri, che è quello di assicurare una garanzia di assistenza e di tutela della prole.

Sempre secondo la Corte di Cassazione, non sarebbe rinvenibile invece nessuna motivazione alla base della pretesa che nella fattispecie in esame era stata avanzata dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, di costringere il godimento del diritto al riposo in una sorta di rigida alternativa che invece la legge non domanda, e che peraltro apparirebbe incoerente – ricordano ancora i giudici della Suprema Corte – rispetto alle differenze che sussistono tra le due diverse categorie di madri lavoratrici, poiché andrebbe a penalizzare gli interessi che invece la normativa desidera proteggere.

Riposi della madre e del padre

A completamento di quanto sopra, rammentiamo come l’art. 39 del d.lgs. 151/2001, rubricato “Riposi giornalieri della madre”, preveda come il datore di lavoro debba permettere alle lavoratrici madre, entro il primo anno di vita del bimbo, due periodo di riposo (eventualmente cumulabili), della durata di un’ora ognuno, ridotto a mezzora nell’ipotesi in cui la lavoratrice fruisca di struttura apposita, come un asilo nido, istituita dal datore di lavoro.

L’art. 40 della stessa legge è invece dedicata ai “Riposi giornalieri del padre”, stabilendo che gli stessi periodi di cui all’art. precedente possano essere riconosciuti al padre lavoratore in quattro ipotesi, ovvero: a) nel caso in cui i figli vengano affidati solamente al padre; b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che sceglie di non avvalersi di tale diritto; c) nell’ipotesi in cui la madre non sia una lavoratrice dipendente; d) nell’ipotesi di decesso o di grave infermità della madre.

Cerchi un nuovo lavoro?

Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro

Condividi questo bel contenuto