Il fatidico giorno in cui direte SI è stato stabilito? Parenti avvertiti, partecipazioni da preparare, banchetto da organizzare, chiesa o sala comunale da allestire ed il tanto agognato viaggio di nozze da prenotare! Avete anche stabilito se sposarvi in regime di comunione o separazione dei beni? Benissimo, a questo punto ti starai chiedendo come funziona il famoso congedo matrimoniale di cui hai sentito parlare. Se sei un lavoratore dipendente (nel pubblico o nel privato), ne hai diritto! Preparati dunque ad avvertire il datore di lavoro e mettere in pista tutte le procedure necessarie per goderti il tuo meritato congedo matrimoniale (magari in un bel viaggio nei mari tropicali).

Indice
Che cos’è il congedo matrimoniale, storia e caratteristiche
Il congedo matrimoniale (comunemente chiamato anche licenza matrimoniale o permesso matrimoniale) è un periodo di astensione retribuito dal posto di lavoro, riconosciuto ad un lavoratore in occasione del proprio matrimonio.
In Italia, il congedo matrimoniale fu introdotto nel 1937 (con il Regio Decreto Legge n. 1334) ed inizialmente era rivolto esclusivamente al personale impiegatizio, del settore pubblico e privato, il quale poteva beneficiare di quindici giorni di congedo straordinario. Nel 1941, il contratto collettivo interconfederale riconobbe un congedo di otto giorni anche agli operai dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative.
L’evidente disparità tra operai e impiegati (8 giorni contro 15 giorni) è stata eliminata dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) che ha uniformato il periodo di congedo riconoscendo anche agli operai 15 giorni consecutivi di calendario. Oggi, pertanto, la disciplina è uguale per tutti i lavoratori (uomini e donne) che possono beneficiare del congedo matrimoniale continuando a percepire la retribuzione e fruendo della possibilità di godere del versamento contributivo ai fini previdenziali.
La legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) ha esteso tale diritto anche alle coppie omosessuali unite civilmente.
A chi spetta il congedo matrimoniale
Tutti i lavoratori dipendenti – operai, impiegati, apprendisti, lavoratori a domicilio – hanno diritto al congedo matrimoniale, purché coniugati (ovvero uniti civilmente) e che il rapporto di lavoro duri da almeno una settimana. Possono beneficiare della richiesta del congedo matrimoniale anche i lavoratori disoccupati che dimostrino, nei 90 giorni precedenti alla celebrazione del rito civile, di aver lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative. Del pari, anche chi non è in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, può presentare l’istanza di richiesta del congedo, fermo restando l’esistenza di un rapporto di lavoro.
I lavoratori assunti con contratti a scadenza hanno il diritto di usufruire del congedo matrimoniale esattamente negli stessi termini riservati a quelli assunti a tempo indeterminato. In tal senso, il periodo del congedo deve rientrare nel periodo di lavoro coperto dal contratto. Il congedo matrimoniale non spetta, invece, ai lavoratori assunti da meno di una settimana ed a quelli ancora in periodo di prova.
Matrimonio civile, religioso ed all’estero
Va evidenziato che il matrimonio riconosciuto ai fini del congedo è solo quello avente effetti civili (matrimonio civile, unione civile, matrimonio concordatario). Di conseguenza, il matrimonio celebrato con il solo rito religioso e privo di effetti civili, non dà la possibilità di beneficiare del periodo di congedo retribuito. Questo implica che il congedo matrimoniale può essere richiesto anche nel caso di seconde nozze. Infine, colui che contrae matrimonio all’estero deve possedere, oltre alla qualifica ed i requisiti necessari, anche la residenza in Italia prima del matrimonio ed aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato.
Quanto dura il congedo matrimoniale
In generale, il congedo matrimoniale ha una durata complessiva di quindici giorni (compresivi di sabato e domenica e delle festività infrasettimanali) da godere in via continuativa e non frazionata. Ciò nonostante, il contratto di lavoro può stabilire una durata diversa a seconda delle qualifiche e al comparto di appartenenza del soggetto dipendente che presenta la domanda di congedo matrimoniale.
Ferma restando l’impossibilità di far ricadere il congedo durante il periodo delle ferie e men che meno durante il periodo di preavviso di licenziamento, la normativa in materia nulla dice in merito al termine entro il quale si possa beneficiare del congedo. Normalmente, alcuni contratti di categoria prevedono espressamente che il periodo del congedo debba essere fruito entro 30 giorni dalla data di celebrazione del matrimonio.
Non decorre necessariamente dal giorno del matrimonio
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale periodo non deve necessariamente decorrere dal giorno del matrimonio. Contemperando sia le esigenze personali del lavoratore in occasione del matrimonio sia le esigenze organizzative dell’impresa (che potrebbero giustificare anche una differente collocazione temporale del congedo), il periodo di congedo deve essere correlato al matrimonio come diretta conseguenza dello stesso, e non necessariamente deve essere fruito nei giorni immediatamente successivi, bensì, in un periodo “ragionevolmente connesso” in termini temporali al lieto giorno (Cass. sent. n. 9150/2012).
Come richiedere il congedo matrimoniale
Il periodo di congedo va concordato con il datore di lavoro e deve essere richiesto con congruo anticipo. Il lavoratore in procinto di sposarsi, infatti, deve inoltrare la domanda di fruizione del congedo matrimoniale al proprio datore di lavoro almeno 6 giorni prima della cerimonia, o anche di più, se previsto dai contratti nazionali (taluni prevedono un preavviso di almeno 10 o 15 giorni). Nella domanda devono essere indicati la data di celebrazione del matrimonio e i giorni di astensione lavorativa. Il datore di lavoro è obbligato a concedere il congedo nel periodo richiesto dal dipendente.
È buona norma presentare la richiesta di congedo, o comunicare le proprie intenzioni, almeno un mese prima affinché il datore di lavoro sia in grado di organizzare le attività aziendali. Qualora ricorrano esigenze imprenditoriali che impediscano in tutto o in parte il godimento del congedo, lo stesso dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio.
Al rientro in azienda, il lavoratore sarà tenuto a consegnare al datore di lavoro, entro 60 giorni dal termine del congedo, il certificato di matrimonio (o lo stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale). Qualora non fosse possibile produrlo, un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una documentazione sostitutiva che attesti il matrimonio o l’unione civile. Comunque, il lavoratore non è obbligato ad usufruire dei giorni del congedo matrimoniale e può anche rinunciarci, oppure usufruirne solo in parte.
Fac simile comunicazione congedo matrimoniale e download modulo
Al datore di lavoro è sufficiente inviare o consegnare a mano (con firma per presa visione) un semplice foglio di richiesta, o meglio di “comunicazione”. Ecco un esempio di modulo da compilare ed utilizzare:
Spett.le ________________
c.a. Ufficio del Personale
Oggetto: congedo matrimoniale
Io sottoscritto________________________, in qualità di dipendente della società dal
_________________________, con qualifica di ________________________, con la presente
comunico che in data _______________________ contrarrò matrimonio.
A tale fine richiedo di poter fruire del congedo matrimoniale di ___________ giorni con
decorrenza ___________________________, così come previsto dalla legge nonché dal CCNL
____________________________ applicato.
Sarà mia cura consegnarvi quanto prima la certificazione di matrimonio (o documentazione
sostitutiva con traduzione in lingua italiana, nel caso di matrimonio contratto all’estero).
Distinti saluti
Firma
Luogo e data
Download modulo congedo matrimoniale
Ecco il modulo congedo matrimoniale in formato odt (openoffice) ed il modulo congedo matrimoniale in formato word
Congedo matrimoniale e assegno INPS
Il periodo di congedo matrimoniale è un’assenza giustificata dal lavoro e quindi deve essere regolarmente retribuita. Durante il congedo matrimoniale, gli impiegati sono considerati ad ogni effetto in attività di servizio e hanno diritto alla normale retribuzione. L’onere del pagamento del congedo matrimoniale è di conseguenza a carico del datore di lavoro, che deve retribuire il congedo matrimoniale in busta paga.
Invece, per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative il congedo viene retribuito mediante un assegno a carico dell’INPS, di importo pari a 7 giorni di lavoro. Tuttavia, la contrattazione collettiva impone al datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno fino a garantire all’operaio la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo. La richiesta dell’assegno INPS può essere avanzata tramite il portale web dell’istituto, tramite i patronati o, ancora, mediante il contact center. Alcune categorie di lavoratori non possono beneficiare dell’assegno come, ad esempio, gli impiegati e i dirigenti di aziende artigiane o industriali; i dipendenti di aziende agricole; gli impiegati di enti statali locali e, in generale, gli impiegati di tutte le aziende che non versano il contributo alla Cassa Assegni Familiari (CUAF). L’assegno viene computato ai fini del calcolo del TFR (ed impatterà sulla relativa tassazione) e la retribuzione ricevuta durante il congedo è utile per la maturazione delle ferie e della tredicesima.
Inoltre, l’assegno è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione; mentre non è cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, trattamenti di disoccupazione (ASpI). Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva comunque il diritto all’assegno per il nucleo familiare. Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge.
Tantissimi Auguri agli sposi da parte mia, buon matrimonio e buon congedo matrimoniale! Che possa portarvi fortuna e gioia per tutta la vita!