Con la nota prot. 7435/2015, il Ministero del lavoro è intervenuto sulla Garanzia giovani sostenendo che all’interno di tale programma non è possibile instaurare un tirocinio se tra il tirocinante e il titolare dell’impresa ospitante vi è un vincolo di parentela. Ad ogni modo, la nota si limita a stabilire che tale intuizione è un “orientamento”, visto e considerato che non vi è alcuna norma espressa che stabilisca tale divieto. Nella stessa nota, il ministero chiarisce inoltre che non è possibile prevedere stage presso gli enti pubblici.
Ecco i contenuti della nota protocollata.
Stando a quanto ricordano le linee guida, il tirocinio extra curriculare è un’esperienza in azienda per la durata massima di sei mesi (elevabili a dodici mesi in casi particolari). La Garanzia giovani prevede in merito un tirocinio “tradizionale“, con l’obiettivo di agevolare le scelte professionali e aumentare le possibilità occupazionali del giovane under 30 iscritto al programma, e i tirocini in mobilità geografica nazionale e transnazionale, che hanno l’obiettivo di favorire esperienze formative o professionali fuori regione o all’estero, migliorando il curriculum e ponendo in diretto contatto territori e mercati del lavoro maggiormente dinamici e con più opportunità per il giovane.
Per il periodo di tirocinio, al giovane sarà riconosciuta un’indennità mensile di importo fino a 500 euro (dunque, non più di 3.000 euro nel semestre). Il contributo è più alto se il tirocinio viene condotto in mobilità, grazie alla co-partecipazione di un voucher aggiuntivo. Inoltre, se entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio l’impresa che l’ha ospitato assume il giovane stagista con rapporto di lavoro subordinato, avrà diritto a ricevere il bonus assunzioni.
Stabilito ciò, la nota ricorda come il ministero abbia assunto la posizione netta di escludere la possibilità di instaurare tirocini in presenza di vincoli parentali tra giovani e titolari di imprese ospitanti, ricordando comunque che “sebbene non risulti una norma che lo vieti espressamente, l’orientamento di questo ufficio è quello di escludere in queste ipotesi l’attivazione dei tirocini al fine di limitare ed evitare abusi nell’attuazione nella misura”.
Contemporaneamente la nota ricorda che non è compatibile la previsione dell’assunzione entro 60 giorni dei giovani tirocinanti, con le assunzioni nel settore pubblico (che, come noto, devono avvenire necessariamente mediante concorso). Di qui l’incompatibilità del programma Garanzia giovani con gli enti pubblici.
Cerchi un nuovo lavoro?
Per avere sempre offerte di lavoro reali e verificate nella tua casella email in linea con le tue esigenze: Registrati su Euspert Bianco Lavoro