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Limite di età per le candidature? La Corte UE dice basta, è discriminazione

Il limite di età non può essere un pre-requisito per valutare la bontà di una candidatura: ecco cosa ha sostenuto la Corte Europea.

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Subordinare la scelta dei candidati sulla base di un requisito anagrafico? Non si può. O, almeno, in questi termini si sono espressi i giudici della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, con sentenza del 28 luglio 2016, hanno annunciato over-50la propria posizione su un riscontro piuttosto comune, anche sul mercato del lavoro italiano. Ma in che modo si è arrivati a tale valutazione conclusiva tra l’offerta di un posto di lavoro e la fissazione di precisi limiti di età anagrafica?

Stando a quanto ricordano i giudici di Lussemburgo, la direttiva numero 2000/78/CE – che fissa alcuni principi generali relativi alla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e la direttiva 2006/54/CE – che invece riguarda l’attuazione delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretate in senso favorevole all’abolizione di qualsiasi limite di età “discriminatorio” per la selezione dei candidati. In altri termini, le due direttive devono essere lette nel senso di impedire che una situazione di accesso all’occupazione o al lavoro dipendente possa essere “vietata” a un soggetto troppo avanti con l’età anagrafica. Naturalmente, di mero accesso alla selezione si tratta, e non di valutazione del candidato.

Vietato discriminare per età, la vicenda

La vicenda ha preso il via dalla vicenda di un uomo che era stato scartato dalla selezione di tirocinanti per superati limiti di età. L’uomo aveva richiesto all’azienda un risarcimento del danno: quindi, era stato chiamato per un nuovo colloquio per valutare effettivamente i suoi meriti e le sue attitudini, ma l’uomo si era rifiutato di partecipare, insistendo invece sulle pretese di risarcimento.

I giudici, che si sono espressi anche su tale richiesta, hanno precisato tuttavia che in questo caso era evidente l’intento dell’uomo, nel presentare la domanda di tirocinio, di ottenere un risarcimento dei danni, e non quello di accedere all’occupazione. Pertanto, i giudici hanno ricordato come l’applicazione delle direttive di cui sopra è assodato, ma non deve giustificare il potenziale abuso del diritto…

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