Una recente sentenza torna sull’argomento della malattia al lavoro, chiarendo che, in alcuni casi, il certificato medico potrebbe non bastare. E’ infatti di poche settimane fa un pronunciamento sul tema della Corte di Cassazione dai contenuti decisamente interessanti. Il suddetto certificato medico infatti, emerge dalla sentenza, può perdere di valore se sussistono “elementi oggettivi” che dimostrano che la malattia è “inesistente”. Nel caso di specie, riporta il sito specializzato Studio Cataldi, un lavoratore era stato licenziato dall’azienda in cui prestava la sua opera a causa di una “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”. Il ricorso del lavoratore non ha però trovato accoglimento presso i giudici di legittimità, che hanno altresì ribadito che i datori di lavoro possono controllare i dipendenti anche attraverso agenzie investigative autorizzate.
Per quanto riguarda i certificati medici, la ragione è semplice: i datori di lavoro possono legittimamente opporsi a quelli prodotti dai dipendenti, attraverso accertamenti sanitari separati (ed eventualmente caratterizzati da risultati diversi o contrari), ma non solo: valgono ugualmente anche gli “elementi di fatto”. In questo caso il lavoratore licenziato avrebbe messo in atto comportamenti incompatibili con la lombalgia della quale si era dichiarato vittima. In questo senso, più in generale, entrano in gioco le agenzie investigative, autorizzate a controllare il comportamento del dipendente che ha comunicato lo stato di malattia al lavoro.
Tali agenzie, possono essere incaricate dal datore di lavoro senza che il dipendente possa opporsi, ed hanno il solo limite di non poter controllare la mera attività lavorativa di una persona, cosa questa, riservata esclusivamente proprio al datore di lavoro. Per poter far “seguire” il proprio dipendente, al datore di lavoro basta avere il sospetto che quest’ultimo compia atti illeciti, non è quindi necessario che si abbia notizia certa di avvenute irregolarità.
Per quanto riguarda ancora la malattia al lavoro, perché la ragione stia dalla parte del datore, non è obbligatorio che questa non sussista fattualmente, ovvero, non è necessario che il lavoratore “simuli” un qualcosa che non ha, ma è invece sufficiente che la malattia in questione, pur presente, non sia di ostacolo alla normale attività lavorativa.
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