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Maternità Inps: per chi è, quanto dura e qual è il suo valore

Tutto quello che c’è da sapere sulla maternità Inps: a chi spetta, a quanto ammonta, e per quanto viene erogata.

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La maternità Inps – o meglio, il congedo di maternità – è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e di puerperio. Durante tale periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice ha comunque il diritto di ricevere un’indennità economica sostitutiva della retribuzione. Cerchiamo dunque di comprendere chi siano le beneficiarie della maternità Inps, e a quanto ammonta la somma percepibile.

A chi spetta la maternità Inps

La maternità Inps spetta alle lavoratrici dipendenti assicurate all’Inps, alle lavoratrici agricole a tempo indeterminato e alle lavoratrici agricole a tempo determinato che nell’anno di inizio del congedo abbiano la qualità di bracciante (comprovata dall’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo), e ancora alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, alle lavoratrici a domicilio, alle lavoratrici addette alle attività socialmente utili o di pubblicità utilità, e alle lavoratrici assicurate ex IPSEMA.

Non solo: l’indennità può spettare anche alle donne disoccupate o sospese, a patto che il congedo di maternità sia iniziato entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, o che il congedo di maternità sia iniziato oltre i predetti 60 giorni, ma sussiste comunque il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità oppure alla cassa integrazione.

Quanto dura la maternità Inps

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro spetta:

  • Prima del parto: per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto, e per i periodi di interdizione anticipata disposti all’azienda sanitaria locale (la c.d. “gravidanza a rischio) oppure dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili)
  • Dopo il parto: per i 3 mesi successivi al parto, e per i periodi di interdizione prorogata disposti dalla direzione territoriale del lavoro (per mansioni incompatibili con il puerperio).

Quanto spetta

Nei periodi di congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità economica pari all’80% della retribuzione giornaliera, come calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga scaduto immediatamente precedente l’inizio del congedo di maternità (e, quindi, di norma sulla base dell’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo).

Chi paga

L’indennità di maternità è anticipata in busta paga dal datore di lavoro, il quale – successivamente – otterrà il rimborso da parte dell’Inps. È comunque possibile che sia l’Inps a pagare direttamente l’indennità nelle ipotesi di:

  • lavoratrici stagionali
  • operaie agricole (salva la facoltà di anticipazione dell’indennità, da parte del datore di lavoro, in favore delle operaie agricole a tempo indeterminato)
  • lavoratrici dello spettacolo saltuarie o a termine
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • lavoratrici disoccupate o sospese
  • lavoratrici assicurate ex IPSEMA
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