Le finestre mobili per andare in pensione non sono un vecchio retaggio esclusivo, ma continuano ad applicarsi in misura più massiva e, tra gli altri, anche nel caso di chi vuole andare in pensione anticipata di vecchiaia per invalidità, che deve dunque ricorrere a questo strumento, come confermato da una recente pronuncia da parte dei giudici della Suprema Corte, che con l’ordinanza n. 2333/2021 hanno chiarito un tema piuttosto delicato, contribuendo a fare la giusta trasparenza nelle posizioni di legittimità. Per i giudici, infatti, l’art. 24 d.lg. 201/2011, come modificato dalla l. 214/2011, che ha eliminato le finestre mobili dal 2012, non può essere applicato alle pensioni di vecchiaia anticipata per motivi di invalidità.
Indice
Cosa sono le finestre mobili
Prima di comprendere come si sia formata la posizione degli Ermellini, rammentiamo brevemente come le finestre mobili siano un periodo di slittamento variabile che deve trascorrere tra il momento della maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione, e la decorrenza effettiva del godimento del rateo previdenziale.
Tale dilazione è stata introdotta dal legislatore per poter contenere la spesa legata alle pensioni, visto e considerato che il pagamento della prestazione è rimandato a un momento futuro rispetto a quello in cui si sono effettivamente maturati i requisiti per poter conseguire la pensione stessa.
Per quanto concerne l’ampiezza della finestra, ricordiamo che la legge prevede che, per i lavoratori dipendenti, la liquidazione del rateo debba avvenire trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, mentre per i lavoratori autonomi devono essere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione degli stessi requisiti. Il periodo è dunque personalizzato, nei termini in cui dipende dalla data in cui il lavoratore abbia raggiunto i requisiti per la pensione, ed è differenziato a seconda che il lavoratore sia dipendente o autonomo.
Ricordiamo poi come la legge Fornero abbia introdotto un ulteriore rinvio, pari a 1 mese se i 40 anni di contributi si maturano nel 2012, 2 mesi se si maturano nel 2013, 3 mesi se si maturano dal 2014.
Pensioni di invalidità, via libera alle finestre mobili
Nel ricostruire la propria posizione, gli Ermellini sottolineano come il legislatore sia intervenuto sul tema previdenziale attraverso la nota riforma del 2011, ma che le modifiche introdotte con l’abolizione delle finestre mobili non riguarda le pensioni per invalidità, ma solamente quelle persone le cui relazioni di pensionamento sono state oggetto di una revisione con la previsione di un rinvio dell’età utile per la pensione, come sancito dallo stesso art. 24 del materiale normativo a cui ci riferiamo in questo breve commento.
I giudici sottolineano infatti come nella norma non vi sia alcun esplicito riferimento a quelle persone che stanno andando in pensione per vecchiaia, con un anticipo a causa di invalidità. Ne deriva pertanto che le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità possono ben ricorrere, ancora una volta, al meccanismo delle finestre mobili.
Accolta la posizione dell’Inps
Ricordiamo in tal proposito che l’ordinanza arriva su istanza dell’Inps contro la sentenza del giudice di merito. Per la posizione dell’Inps, che la Corte di Cassazione accoglie, il riferimento delle finestre mobile alle regole che sono proprie degli “specifici ordinamenti” (come si legge nella norma) deve essere riferibile come relativo anche al regime della pensione anticipata per invalidità. Una posizione che non è stata accolta dal giudice territoriale, ma che è invece stata supportata da quelli di legittimità, che hanno in tal modo favorito la rideterminazione della decorrenza del diritto di godimento della pensione di invalidità in capo a una persona che ambiva di poter accedere al trattamento senza il ritardo determinato dalla finestra di cui all’art. 12 della norma succitata.
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