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Privacy email: se c’è causa di lavoro tra dipendenti il segreto cade

No alla privacy sulle email private sul luogo di lavoro se c’è una causa ad esso inerente.

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La sentenza n. 1113/15, pubblicata il 26 marzo scorso dalla sesta sezione del Consiglio di Stato affronta lo spinoso problema della privacy email, evidenziando come, sul luogo di lavoro, il lavoratore abbia il diritto a vedere l’email privata del suo collega, se lo stesso sparla di lui con il capo in vista di un possibile conferimento di incarico. La motivazione è così sintetizzabile: il dipendente pubblico deve difendersi in tribunale per poter tutelare la propria immagine professionale, anche togliendo il velo sui testi delle email e sui nomi delle persone che si sono resi protagonisti della corrispondenza.

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image by Feng Yu

Ma come cambia l’approccio alla privacy email in tal senso?

Sulla base della sentenza sopra citata, è possibile ricostruire il particolare caso. Il lavoratore protagonista, responsabile amministrativo per 7 anni, improvvisamente non viene più confermato nello stesso ruolo. Alle fondamenta, la scelta di rimuoverlo dall’incarico per la conflittualità creatasi nell’ambiente di lavoro, con frequenti litigi con gli altri dipendenti per la difficile gestione delle missioni esterne.

Il lavoratore decide tuttavia di non voler passar sopra a quanto accaduto, e ricorre al giudice del lavoro per contestare il conferimento dell’incarico, andato a beneficio di un’altra persona. Per difendersi, in Tribunale l’ex responsabile amministrativo avrebbe tuttavia bisogno anche delle segnalazioni avanzate contro di lui ai vertici della struttura, e delle quali c’è traccia nel verbale del consiglio di amministrazione che si espresse sulla nomina.

Di qui, il ribaltamento di fronte. Se infatti è pur vero che l’email dei colleghi – anche quelle che parlano “male” – sono private, è altrettanto vero che è stato lo stesso presidente del consiglio di amministrazione a dare rilevanza pubblica a tali “indiscrezioni” all’interno del verbale del consiglio stesso. dunque il testo dell’email diventa a tutti gli effetti un documento detenuto dall’ente, e l’amministrazione è stata obbligata a fornire il nome del detrattore e il testo integrale dell’email.

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