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Come scegliere la forma giuridica per una società

SRL o ditta individuale? SNC o SAS? La forma giuridica di una azienda è importantissima, vediamo come sceglierla

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Che forma giuridica dare alla propria attività? È questa la domanda più importante cui rispondere quando decidi di metterti in proprio o avviare una nuova impresa. La scelta della forma societaria giusta rappresenta, infatti, il primo passo verso il successo. In quest’articolo trovi tutte le informazioni utili che ti aiuteranno a scegliere la forma giuridica più adatta alla tua impresa.

La scelta della forma societaria è certamente uno dei primi “bivi” che i soggetti che intendono avviare la propria attività devono affrontare. Ma quali sono i criteri che dovrebbero orientare la scelta verso l’una o verso l’altra alternativa? Quali sono le domande che sarebbe opportuno porsi per poter individuare la migliore forma giuridica societaria? Cerchiamo di chiarire ogni principale dubbio, arrivando alla scelta della forma societaria più appropriata.

Cosa s’intende per forma giuridica di una società

La “forma giuridica” è il modo in cui si organizza la struttura di un’impresa. L’ordinamento giuridico richiede, infatti, che ogni attività economica sia esercitata secondo una specifica forma giuridica da scegliere tra quelle previste dal legislatore, e poiché da tale scelta dipenderà l’assetto organizzativo, fiscale e normativo dell’impresa, è fondamentale fare un’attenta valutazione e analizzare i pro e i contro di ogni alternativa. Per semplificare possiamo dividere le forme giuridiche in quattro grandi tipologie, ciascuna con caratteristiche specifiche adattabili ai diversi tipi d’impresa. Vediamo nello specifico quali sono:

  • Ditta individuale – l’imprenditore risponde Illimitatamente delle obbligazioni aziendali. Non c’è separazione tra patrimonio aziendale e patrimonio personale dell’imprenditore
  • Società di persone – i soci rispondono illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente delle obbligazioni sociali
  • Società di capitale – i soci rispondono delle obbligazioni sociali, solo per la quota sottoscritta
  • Società cooperative

Per non ritrovarsi a dover affrontare situazioni inadeguate o addirittura antieconomiche, ecco gli aspetti più importanti da analizzare per scegliere il tipo di società più adatto alla tua impresa:

  • imprenditore unico o presenza di soci – scegliere se lavorare da solo o associarsi con altre persone è ovviamente la primissima e più intuitiva considerazione da fare
  • capitale iniziale – quanto vuoi investire per avviare la tua attività? Nelle società di persone non è richiesto un capitale iniziale minimo in quanto tutti i soci rispondono con il loro patrimonio personale per le obbligazioni societarie. Diverso è invece il discorso per le società di capitali che prevedono il conferimento di un capitale minimo
  • responsabilità dei soci – alcune forme giuridiche prevedono una limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali. Le società di capitali, ad esempio, godono di perfetta autonomia patrimoniale, ciò significa che il patrimonio della società resta distinto da quello personale dei soci e in caso di fallimento i creditori potranno rivalersi solo sui beni della società
  • tipo di attività – se l’attività imprenditoriale comporta un’importante esposizione debitoria, è preferibile optare per una società di capitali in grado di garantire una maggiore protezione in caso di insolvenza. Se la tua attività si occuperà invece di servizi o consulenze può andar bene anche una forma societaria meno protetta come quella delle società di persone
  • tassazione – ogni tipologia d’impresa prevede un differente regime fiscale. Scegliere il tipo di società più adatta alle tue esigenze può aiutarti a ridurre il carico fiscale
  • prospettive economiche e di sviluppo – in base agli investimenti e alle previsioni di sviluppo dell’azienda si può valutare se è più opportuno scegliere una società di persone o una di capitali
  • costi di gestione – le società di capitali hanno sicuramente costi di gestione più elevati

Cosa domandarsi prima di scegliere la forma societaria

Anzitutto, per poter individuare la migliore forma societaria è opportuno cercare di comprendere se l’attività sia svolta o meno da più persone, se si vuole tutelare il proprio patrimonio personale o lo si vuole integrare a quello professionale, se si ha la necessità di adottare una forma giuridica più flessibile e orientata ai grandi numeri, rispetto a una ditta individuale.

Come intuibile, i quesiti che sarebbe opportuno porsi non sono finiti qui. Tuttavia, rappresentano certamente una buona base di partenza, superata la quale si potrà condividere con il proprio consulente di fiducia il da farsi.

Differenza tra impresa individuale e impresa collettiva

L’impresa individuale è la forma più semplice e meno onerosa per avviare un’attività e iniziare a lavorare in proprio. Un’impresa individuale è legata indissolubilmente alla figura dell’imprenditore che ne è il promotore e risponde personalmente e illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali derivanti dall’esercizio dell’attività.
Le società collettive sono invece quelle formate da più persone (i soci) che conferiscono i beni necessari allo svolgimento dell’attività con lo scopo di dividerne gli utili cioè i guadagni.

Impresa individuale, cosa è e quando è consigliata

L’impresa individuale è quella costituita da una sola persona: l’’mprenditore. L’imprenditore in quanto unico promotore dell’azienda conferisce i capitali, amministra, decide, ma è anche l’unico su cui ricade il rischio d’impresa. Ciò significa che nel caso in cui l’impresa non riuscisse a far fronte ai suoi debiti, sarà responsabile verso i terzi con tutto il suo patrimonio personale. La costituzione di una ditta individuale avviene senza particolari formalità giuridiche, è sufficiente, infatti, la sola apertura di Partita IVA e la registrazione nel Registro delle Imprese. Per riassumere ecco uno schema con le principali caratteristiche dell’impresa individuale:

  • costituzione – non è richiesto capitale minimo né è necessario un atto pubblico
  • ragione sociale – deve contenere il nome del titolare
  • responsabilità – l’imprenditore risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni societarie
  • patrimonio – non c’è separazione tra il patrimonio della società e quello dell’imprenditore

Per l’estrema semplicità con cui si costituisce, gli oneri di gestione e contabili ridotti e l’assenza di capitale minimo, l’impresa individuale è consigliata a chi vuole avviare un’attività in proprio senza dover affrontare grosse complicazioni burocratiche o impegnarsi in importanti investimenti iniziali. In ogni caso si potrà passare in seguito a un tipo di società maggiormente strutturata.

La Ditta individuale costituisce la forma giuridica più semplice e meno onerosa per iniziare a lavorare in proprio poiché, per la sua costituzione, non sono richiesti particolari adempimenti. Occorre infatti solo aprire la Partita Iva, senza poi dover versare dei capitali iniziali. Come dice il nome stesso, la ditta individuale (o impresa individuale) fa riferimento a un solo titolare (cioè l’imprenditore) il quale è quindi l’unico responsabile e anche l’unico promotore della sua iniziativa imprenditoriale. Ciò significa che cura in prima persona l’attività commerciale, l’attività operativa, la gestione contabile, la gestione dei fornitori, i contatti con i clienti, ecc.

La ditta individuale viene aperta da chi vuole intraprendere un’attività professionale in proprio. O alle dipendenze di una società, ma sempre tramite Partita Iva. Si pensi a: commercialisti, architetti, ingegneri, medici, cosmetologi, restauratori, massaggiatori, vari tipi di consulenti (da quelli d’impresa a quelli informativi passando a quelli di marketing), parrucchieri, tecnici di TV o accessori elettrici, elettronici. E tante altre figure ancora. L’importante è capire che si tratta di professioni che non richiedono grandi investimenti iniziali e che comportano rischi patrimoniali abbastanza limitati. Infatti, se accumulo molti debiti, rischio di perdere casa, auto e altri beni per ottemperare alle insolvenze coi miei debitori.

Tipologie particolari di ditta individuale: impresa coniugale e impresa familiare

La forma societaria della ditta individuale può essere svolta anche nella forma di impresa familiare o di impresa coniugale. Ovvero, quando il titolare si avvale dell’aiuto della propria famiglia. Nel primo caso, oltre al titolare, possono partecipare alla ditta individuale anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo (art.230 bis CC). Tutti i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto alla ripartizione degli utili. Sebbene il titolare resti comunque l’unico responsabile dell’impresa.

L’impresa coniugale, invece, ha delle condizioni da rispettare:

  • deve essere costituita dopo il matrimonio;
  • i coniugi devono essere in regime di comunione legale dei beni;
  • i coniugi devono gestire l’impresa nella parità delle condizioni, ossia senza vincoli di subordinazione.

Vantaggi e svantaggi di una ditta individuale

Partiamo dai vantaggi:

  1. facilmente realizzabile: semplice iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria e Artigianato, clicca qui se vuoi approfondire) della provincia in cui è la sede della ditta individuale;
  2. rapidità delle tempistiche di costituzione;
  3. ridotte spese per la costituzione;
  4. tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice: minori oneri amministrativi, cintabili e fiscali;
  5. accentramento decisionale dell’imprenditore;
  6. velocità, flessibilità e rapidità decisionale;
  7. minori costi di gestione;
  8. assenza dell’obbligo di redigere il bilancio a fine anno.

Questi invece gli svantaggi:

  1. responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori. In particolare, in caso di obbligazioni sociali, l’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti e non pagati;
  2. apporto delle sole risorse dell’imprenditore;
  3. assenza di soci con cui confrontarsi;
  4. limitata affidabilità creditizia;
  5. svantaggi fiscali: in caso di utili netti cospicui, questi si traslano sui redditi complessivi del titolare il quale poi paga le tasse anche in base a quanto dichiarato come reddito di ditta individuale.

Il regime forfettario (che ha sostituito il vecchio regime dei minimi)

Una parentesi merita il nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti. E’ entrato in vigore dal 1 gennaio 2015 e vi può rientrare chi rientra in questi requisiti:

  • Limite dei ricavi e compensi: Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata
  • Spese per lavoro dipendente e assimilati: Non superiori ad € 5.000 lordi
  • Beni strumentali; Costo complessivo non superiore ad € 20.000

Ecco un esempio di inclusione ed esclusione nel regime dei minimi:

  • un tecnico di apparecchi elettrodomestici che nell’anno solare 2019 ha conseguito ricavi per € 16.000 potrà accedere nel 2020 al regime (ammesso che abbia anche altri requisiti);
  • un consulente informatico che nel 2019 ha incassato compensi per € 31.000 non potrà nel 2020 accedere al regime.

Società di persone o società di capitali

A questo punto, possiamo cercare di entrare nel vivo della selezione, e cercare di domandarci se sia meglio aprire una società di persone o una società di capitali e, al loro interno, quale forma tra SNC, SAS, SRL o SRL semplificata aprire, considerando che la maggior parte delle iniziative imprenditoriali viene avviata con una di queste quattro forme (che, intuibilmente, non rappresentano le sole possibilità – si pensi alla SPA – ma sono comunque le più fruite). Vediamole una per una, con i relativi vantaggi e svantaggi.

Società di persone, cosa sono e dettagli

L’ordinamento giuridico italiano divide le imprese collettive in:

  • società di persone – le persone prevalgono sul patrimonio, ogni socio risponde dei debiti societari con tutto il suo patrimonio
  • società di capitali – hanno personalità giuridica per cui il patrimonio della società è distinto da quello dei soci che hanno una responsabilità limitata rispondendo dell’insolvenza della società solo per la quota da lui sottoscritta

Sono società di persone:

  • Società Semplice (S.S.)
  • la Società in Nome Collettivoo S.n.C
  • Società in Accomandita Semplice S.a.S

Società Semplice (S.S.)

Come dice il nome stesso la Società semplice rappresenta la tipologia più elementare di società di persone. Può essere costituita esclusivamente per l’esercizio di un’attività non commerciale. Si tratta quindi di una società che svolge prevalentemente:

  • l’esercizio di un’attività agricola
  • un’attività di gestione immobiliare
  • un’attività di tempo libero
  • un’attività professionale esercitata in forma associata

La forma societaria della società semplice (o anche S.s.) è quindi il tipo più elementare di società; essa non può essere utilizzata per l’esercizio di un’attività commerciale. E’ pertanto considerata una forma meno importante di società e meno diffusa. Dal 2000 è soggetta all’iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese, con finalità di pubblicità legale (con funzione dichiarativa) nel caso in cui svolga attività agricola, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. Non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare attività commerciale. Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo societario particolarmente rilevante, mentre, dal punto di vista giuridico, la sua disciplina, che è dettata dagli articoli 2251 – 2290 del Codice civile, si applica anche agli altri tipi di società personali, salvo quanto espressamente disposto dalla normativa specifica (art. 2293 c.c. e 2315 c.c.). In forza della disposizione contenuta dall’art. 2249 c.c., secondo comma, quello della società semplice è il regime residuale per l’attività societaria non commerciale, a cui si fa riferimento nel caso i contraenti non abbiano deciso di adottare un diverso tipo sociale.

L’atto costitutivo di una società semplice non prevede particolari forme, tuttavia l’obbligo d’iscrizione del contratto sociale in una speciale sezione del registro delle imprese ne esclude di fatto la forma orale. Non è richiesto un capitale societario minimo.

Con la costituzione della società semplice, il socio si assume l’obbligo di effettuare dei conferimenti vale a dire apportare alla società beni e servizi necessari per l’esercizio comune dell’attività economica:

  • beni in natura: beni mobili o immobili, che possono essere in proprietà o in godimento;
  • denaro;
  • crediti: cessione di un credito del socio alla società, se il credito non viene pagato, il socio risponde sempre del mancato pagamento;
  • attività lavorativa: il socio conferisce la propria attività lavorativa prestandola a favore della società (socio d’opera).


La società semplice si caratterizza per la responsabilità personale, in solido e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni societarie. Ciò significa che qualora il patrimonio della società non fosse sufficiente a soddisfare un creditore, questi potrebbe rivalersi sul patrimonio personale presente e futuro di ogni socio. Si può dire che la società semplice sia contraddistinta da un’autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori possono far valere i propri crediti nei confronti della società e nei confronti dei soci che hanno agito in nome e per conto della società. Salvo patto contrario, rispondono anche tutti gli altri soci.

La società semplice può essere sciolta per queste cause:

  • decorso del termine: nell’atto costitutivo viene indicato il periodo di durata della società. Lo scioglimento può essere tacitamente prorogato (2273 c.c.) quando, decorso il periodo di durata, i soci continuano a compiere le operazioni sociali;
  • conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo;
  • volontà di tutti i soci;
  • venir meno della pluralità dei soci: rimane un solo socio (sei mesi per ricostituirla);
  • altre cause previste dal contratto sociale.

SNC (Società in nome collettivo)

La società in nome collettivo (S.n.c) è una società di persone di solito utilizzata per esercitare attività commerciali di piccole e medie dimensioni in cui i soci rispondono solidalmente, personalmente, sussidiariamente e illimitatamente delle obbligazioni societarie. Pertanto, qualora il patrimonio sociale non bastasse a coprire i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa, i creditori possono pretendere il pagamento dell’intero credito da uno qualsiasi dei soci. L’atto costitutivo di una S.n.c deve essere redatto dai soci amministratori con atto pubblico. Al momento della stipula dell’atto costitutivo, si dà un valore ai beni conferiti dai soci per formare il capitale sociale, valore che risulterà poi fondamentale nella fase della ripartizione degli utili e delle perdite.
Per i ridotti costi di avviamento, gestione e chiusura e un regime contabile semplificato, la S.N.C è consigliata a chi vuole avviare un’attività che non richiede un grosso investimento, comporta rischi limitati e non genera utili netti ingenti.

La società in nome collettivo è una forma societaria disciplinata dagli articoli 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). Viene scelta in genere per esercitare attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all’iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento. Esistono due tipi di società in nome collettivo:

  • regolare: si ha quando la società sia iscritta nel registro delle imprese. In tal caso l’atto costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • irregolare (detta anche società in nome collettivo di fatto), che si ha quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, essendo formata di fatto dai rapporti da due o più persone per l’esercizio di un’attività, senza la formalizzazione di scritture ovvero con atti non autenticati da notaio.

La società in nome collettivo è regolata da un atto costitutivo deve contenere necessariamente:

  • generalità dei soci;
  • ragione sociale, costituita dal nome di uno o più soci e dall’indicazione del rapporto sociale (2292 c.c.);
  • indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  • sede della società ed eventuali sedi secondarie;
  • oggetto sociale, cioè l’attività che si intende svolgere;
  • conferimenti di ciascun socio e il valore a essi attribuito;
  • quota di partecipazione di ciascun socio agli utili o alle perdite;
  • criteri di ripartizione degli utili o delle perdite;
  • durata della società.

Rispetto ad una società semplice, la SNC può anche chiudere per fallimento (se la società svolge attività commerciale) o provvedimento dell’autorità governativa. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono:

  • redigere il bilancio finale (sottoscritto dai liquidatori);
  • proporre ai soci il piano di riparto dell’attivo residuo (art. 2311 c.c.).

Entrambi gli aspetti essere comunicati ai soci a mezzo raccomandata; possono essere impugnati dai soci nel termine di 2 mesi dalla comunicazione testé detta, in caso contrario si intendono approvati. Qualora 1 e 2 venissero impugnati il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione vengano esaminate separatamente dalle questioni della divisione. I liquidatori sono liberati di fronte ai soci con l’approvazione del bilancio finale. I liquidatori chiedono la cancellazione della società dal registro delle imprese. I creditori sociali rimasti insoddisfatti, dopo la cancellazione possono aggredire il patrimonio dei soci o dei liquidatori, qualora venga dimostrata la colpa del liquidatore nel mancato pagamento. Le scritture contabili e i documenti depositati presso la persona designata dalla maggioranza devono essere conservati per 10 anni dalla cancellazione.

I vantaggi di una SNC

  • costi di gestione e di avvio ridotti;
  • tassazione per trasparenza, quindi in base alla partecipazione all’utile il socio verserà imposte “personalmente”;
  • la società sconta solo IRAP e nessuna altra imposta (sempre in capo ai singoli soci);
  • costi di chiusura ridotti.

Gli svantaggi di una SNC

  • responsabilità illimitata e solidale;
  • problemi frequenti tra i soci, vista la natura appunto “personale” e piuttosto rigida del modello societario;
  • contributi INPS fissi dovuti da ogni socio.

SAS (Società in accomandita semplice)

La SAS rappresenta una particolare forma ibrida, in cui un socio (o più) è amministratore della società (accomandatario) e ha responsabilità illimitata e solidale, mentre un socio (o più) è partecipante al capitale societario (accomandante) e risponderà solo nei limiti di questo.

La società in accomandita semplice è fondamentalmente una società di persone che può esercitare attività commerciale caratterizzata dalla presenza di due distinte categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti.

  • Soci Accomandatari – a essi spetta la gestione e l’amministrazione della società. Sono responsabili illimitatamente e in solido dell’adempimento delle obbligazioni sociali
  • Soci Accomandanti – rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota da loro conferita. Non partecipano all’amministrazione né possono trattare o concludere accordi in nome delle società se non autorizzati da una procura speciale per singoli affari. I soci accomandanti hanno poteri ispettivi e di sorveglianza, oltre il diritto di prendere visione del bilancio annuale e controllare i libri contabili e gli altri documenti sociali. rispondono delle obbligazioni contratte dalla società limitatamente alla quota conferita (responsabilità limitata). Tuttavia, il prezzo da pagare per tale limitazione della responsabilità è una rigida esclusione degli accomandanti dall’amministrazione della società (divieto d’immistione). Tale divieto prevede, in caso di violazione, oltre all’esposizione dell’accomandante al rischio di esclusione dalla società, la perdita del beneficio della responsabilità limitata. Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui l’accomandante consenta che il suo nome sia compreso nella ragione sociale. In questo caso risponderà solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali (salvo il caso che abbia consentito che il nome permanga nonostante la cessione della quota), ma non assumerà la qualifica di accomandatario. Il divieto di immistione nella s.a.s. regolare non arriva ad escludere del tutto il socio dalla possibilità, seppur marginale, di partecipare alla gestione della società. Difatti, i soci accomandanti possono compiere atti di amministrazione ma solo in forza di procura speciale per singoli affari. Inoltre i soci accomandanti possono prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto ad aver comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Diversamente, nella s.a.s. irregolare il divieto di immistione assume invece carattere assoluto.

Sarà l’atto costitutivo della società a decretare chi sono i soci accomandatari e i soci accomandanti. Un eventuale creditore potrà rivalersi sul capitale della società (come per le società a responsabilità limitata) ed in parte sul patrimonio personale degli accomandatari.

Entrambi i tipi di soci sono comunque tenuti ad avere una partita IVA, una iscrizione alla camera di commercio per le attività soggette ed un registro societario. Occorre poi dire che la forma societaria SAS si distingue dalla società in accomandita per azioni giacché quest’ultima rientra nella disciplina della Società per Azioni, quindi fa parte della categoria delle società di Capitali.

Il capitale sociale della società in accomandita semplice è diviso in quote, che determinano anche, in base alla loro grandezza, la forza decisionale di ogni socio. Le quote di partecipazione non possono mai essere costituite da azioni, come accade invece nelle succitate società in accomandita per azioni. I soci non possiedono personalità giuridica e di conseguenza hanno una autonomia patrimoniale imperfetta.

Facilità di costituzione, assenza di capitale minimo da versare, costi di gestione ridotti, limitazione della responsabilità sociale oltre a un regime fiscale agevolato fanno della società in accomandita semplice una delle forme giuridiche più gettonate per avviare un’attività commerciale di medie e piccole dimensioni.

I vantaggi della SAS

  • costi di gestione e di avvio ridotti;
  • tassazione per trasparenza, quindi in base alla partecipazione all’utile il socio verserà imposte “personalmente”;
  • la società sconta solo IRAP e nessuna altra imposta (sempre in capo ai singoli soci);
  • costi di chiusura ridotti;

Gli svantaggi della SAS

  • responsabilità illimitata e solidale per i soci accomandatari (amministratori);
  • problemi frequenti tra i soci, vista la natura appunto “personale” e piuttosto rigida del modello societario;
  • contributi INPS fissi dovuti da ogni socio “lavoratore”;
  • nessuna possibilità di partecipare alle decisioni societarie per l’accomandante (se non per specifici affari).

Società di capitali, cosa sono e dettagli

Le società di capitali sono la forma giuridica più diffusa per svolgere attività d’impresa. Si tratta di tipi di società utilizzate soprattutto in aziende di grandi dimensioni in cui predomina il capitale rispetto alla figura del socio. La partecipazione dei soci alla società è rappresentata da quote o azioni. Principali caratteristiche delle società di capitali sono:

  • personalità giuridica – la società è un soggetto giuridico distinto dai soci
  • perfetta autonomia patrimoniale – la società risponde delle obbligazioni sociali solo con il suo patrimonio
  • responsabilità limitata dei soci – i soci hanno una responsabilità limitata alle quote o azioni sottoscritte. Il patrimonio personale del socio è distinto da quello della società
  • amministrazione indipendente dalla proprietà – c’è una totale separazione tra chi amministra e chi detiene la proprietà societaria. Nelle società di capitali il socio esercita funzioni di controllo, partecipa agli utili e alle perdite sceglie gli amministratori con voto proporzionale alle quote/azioni sottoscritte
  • organizzazione societaria è di tipo collegiale con voto proporzionale alla partecipazione al capitale sociale

SRL (Società a responsabilità limitata)

È la forma di società di capitali più diffusa e comune, ed ha il grande beneficio – come vedremo tra breve – di consentire una perfetta separazione tra i patrimoni dei soci e quello della società, con la conseguenza che in caso di problemi i creditori potranno rivalersi solamente sul patrimonio della società e non su quello dei singoli soci.

Si tratta quindi di una società dotata di personalità giuridica in cui i soci rispondono per le obbligazioni sociali nei limiti del capitale sottoscritto. Si costituisce presso un notaio con atto pubblico, ed è iscritta nel Registro delle Imprese. È previsto un capitale minimo di 10.000 euro. È un modello societario flessibile che può adattarsi al perseguimento di specifici obiettivi.

Alla luce di ciò, si può comprendere quanto la S.r.l. presenti caratteristiche a metà strada tra società di capitali e società di persone.

Di una società di capitali presenta tali caratteristiche:

  • autonomia patrimoniale perfetta;
  • i soci rispondono limitatamente alla propria quota delle obbligazioni sociali.

Con le società di persone, invece:

  • forte autonomia statutaria nella disciplina dei rapporti interni tra soci.

l capitale sociale minimo è di 10.000.00 euro, suddiviso in quote che attribuiscono a ciascun socio un potere proporzionale alla quota posseduta, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo. Possono essere oggetto di conferimento (art. 2464 c.c.) tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica: denaro, crediti, beni mobili ed immobili. Ma anche prestazioni di opera o di servizi in favore della società, per le quali si richiede la presentazione di una polizza d’assicurazione o di una fideiussione bancaria che garantisca gli obblighi assunti dal socio.

Le caratteristiche delle s.r.l. sono:

  • il capitale sociale minimo è di 10.000 euro (1 euro nella società a responsabilità limitata semplificata);
  • il capitale sociale è diviso in quote;
  • tutte le quote possono essere sottoscritte od acquisite successivamente da un unico socio (si parla in tal caso di società a responsabilità limitata unipersonale);
  • le quote possono essere di importo diverso, ma non possono essere oggetto di sollecitazione all’investimento del pubblico risparmio;
  • i titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali.

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare del capitale sociale. Le decisioni vengono prese con deliberazione assembleare, ma l’atto costitutivo può derogare a tale norma. Le s.r.l. possono essere costituite per contratto o con atto unilaterale, purché l’atto costitutivo rispetti i requisiti indicati dalla legge. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società e sono responsabili verso di essi per i danni che possono essere causati. Comunque, tale responsabilità non si estende a chi dimostri di essere esente da colpa o che abbia fatto constare il proprio dissenso.

I vantaggi di una SRL

  • i soci potranno godere di una importante limitazione della responsabilità (rischiano solamente quanto sottoscritto in termini di capitale).
  • La forma societaria di capitale è inoltre generalmente meglio “vista” da banche, fornitori e altri stakehoders, rispetto alla ditta individuale o alle società di persone.
  • possibilità di modificare in maniera più rapida gli assetti societari (trasferimenti di quote più semplici);
  • non tutti i soci devono versare i contributi INPS, solo i soci lavoratori e amministratori con compenso in genere;
  • possibilità di costituirla con un unico socio.

Gli svantaggi di una SRL

  • costi di avvio e di liquidazione/chiusura piuttosto elevati;
  • costi di gestione elevati;
  • maggior numero di adempimenti e maggiore correttezza richiesta nella gestione contabile;
  • capitale iniziale per la costituzione maggiore.

SRL Semplificata

Una forma societaria introdotta negli ultimi anni è la cosiddetta SRL semplificata. E’ stata introdotta fine di incentivare la nascita delle società di capitali in forma di SRL sono stati eliminati i costi notarili e alcuni diritti e bolli che tradizionalmente si pagano per la costituzione.

Per il resto, benefici e svantaggi sono identici a quelli della SRL.

Società Per Azioni (S.P.A.)

La società per azioni (S.p.a) è una società di capitali in cui le quote conferite dai soci sono rappresentate da azioni. Ha personalità giuridica e gode di autonomia patrimoniale perfetta, cioè il suo patrimonio resta distinto da quello dei soci. Per costituire una S.p.a è necessario un capitale minimo 120.000 euro e un procedimento piuttosto articolato che prevede la sottoscrizione di due documenti: un atto costitutivo contenente nome dei soci, sede legale, oggetto sociale, capitale sottoscritto, e uno statuto in cui sono precisate le norme di funzionamento della società. L’amministrazione di una S.p.a è demandata al consiglio di amministrazione (cda) che è l’organo di gestione e attua le direttive dell’assemblea dei che rappresenta invece la proprietà. Per le sue caratteristiche, la società per azioni è di solito utilizzata da imprese di grandi società con un tasso di rischio e un volume d’investimenti elevato.

Società in Accomandita Per Azioni (S.A.P.A.)

La società in accomandita per azioni è caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci:

  • gli accomandatari – amministratori di diritto della società personalmente e illimitatamente responsabili
  • gli accomandati – responsabili limitatamente alle quote conferite ed esclusi dall’amministrazione

Società cooperative

Nell’ordinamento italiano si definisce società cooperativa quella costituita allo scopo di fornire ai propri soci: beni, servizi o lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle di mercato. L’elemento essenziale che distingue la società cooperativa da quella di capitali è, dunque, lo scopo mutualistico, cioè la volontà di soddisfare i bisogni dei soci. Le società cooperative si costituiscono per atto pubblico e si caratterizzano per l’’spetto democratico. Ciò significa che ogni socio partecipa alle decisioni societarie con un solo voto indipendentemente dal capitale conferito. Il rischio patrimoniale dei soci è limitato alla quota conferita. Ecco le tipologie di società cooperative più utilizzate:

  • Cooperative di produzione e lavoro – garantiscono ai loro soci un lavoro stabile ed equamente remunerato
  • Cooperative di consumo
  • Società cooperative agricole
  • Società cooperative di edilizia abitativa
  • Cooperative sociali

Una società cooperativa è una forma societaria che ben si presta quando si vuole o si deve gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi soci quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta. Quest’aspetto si chiama “scopo mutualistico”.  Fino al 2001 il codice civile della Repubblica Italiana prevedeva che per costituire una cooperativa ci volesse un minimo di 9 soci, mentre dal 2001 con un numero di soci da 3 a 8 si poteva costituire una piccola società cooperativa con la stessa operatività. Con la riforma del diritto societario l’istituto giuridico della piccola cooperativa è stato abrogato e si è prevista la possibilità di costituire società cooperative anche con un numero minimo di 3 soci.

Il succitato scopo mutualistico tra i soci è l’aspetto fondamentale di una società cooperativa. Senza il quale verrebbe snaturata. Così come altre due colonne portanti quali solidarietà e democrazia. Cosa significa tutto ciò? Che tra i soci deve esserci la comune volontà di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.

L’elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa – a prescindere da ogni altra distinzione settoriale – si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo sia delle società di persone che delle società di capitali è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste – a seconda del tipo di cooperativa – nell’assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato. La società cooperativa è anche più flessibile rispetto a una SPA: se si aumenta il capitale sociale o aumentano o diminuiscono i soci, non c’è l’obbligo di modificare l’atto costitutivo.

Le cooperative sono regolate dalle norme specifiche presenti nel Codice civile, dall’articolo 2511 all’art. 2548, e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni (art. 2519 primo comma). Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria (art. 2522, secondo comma) l’applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).

Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l’atto costitutivo preveda espressamente l’applicazione di tali norme):

  • numero dei soci inferiore a venti,
  • attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.

Le società cooperative godono di autonomia patrimoniale perfetta. L’art. 2518 dispone infatti che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (cioè sono persone giuridiche). Le leggi speciali possono imporre un numero minimo di soci maggiore dell’ordinario per determinate categorie di cooperative (es. 200 soci per le banche di credito cooperativo).

Veniamo infine ai vari tipi rientranti nella forma societaria di tipo cooperativa, in base alla natura dei soci e alle finalità che si sono preposte:

  • una Cooperativa di credito: come le cosiddette Banche di Credito Cooperativo (BCC). Il loro scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, non perseguendo logiche di mero guadagno;
  • una Cooperativa di consumatori: l’obiettivo è di acquistare e rivendere beni di ottima qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci, e più in generale, ai consumatori (un esempio di tale cooperativa possono essere le cooperative consorziate in Coop Italia);
  • una Cooperativa di dettaglianti: lo scopo è unirsi sotto un’unica insegna per occuparsi congiuntamente di acquisti e pubblicità. Questo tipo di associazione permette di risparmiare risorse e di affrontare uniti la concorrenza;
  • una Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno (obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della Legge 142/2001);
  • una Cooperativa sociale: si tratta di una cooperativa di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (dette di tipo A) o finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate come disabili, ex detenuti, ecc.(dette di tipo B);
  • una Cooperativa di abitanti o Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
  • una Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di una cooperativa per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all’esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
  • una Cantina sociale: si tratta di una cooperativa che ha lo scopo di vinificare e commercializzare in modo associato il vino prodotto a partire dalle uve conferite dai soci; analogo scopo, in campo lattiero-caseario e oleicolo, hanno le latterie sociali e i frantoi sociali
  • Legacoop, di più recente nascita. Trattasi di cooperative legate ad uno specifico contesto territoriale (normalmente un comune o un borgo) e finalizzate al soddisfacimento dei bisogni di una comunità. Elementi distintivi di una Cooperativa di comunità sono il forte legame con i bisogni e le peculiarità del territorio e la possibilità di generare ricadute positive per la collettività di riferimento. Operano per i più disparati settori a seconda del proprio obiettivo: turismo, valorizzazione dei prodotti tipici, energie rinnovabili, ecc.) legati alle specificità delle comunità di riferimento. In Italia sono diffuse da Nord a Sud e cercano di sopperire alle carenze dello Stato.

Difficile trovare degli svantaggi nella società cooperativa, se non quelli legati a guadagni minori rispetto ad altre forme societarie che però hanno come contraltare un maggiore rischio di capitale. Riguardo i vantaggi, invece:

  • una maggiore retribuzione rispetto all’agire da soli
  • acquisto di beni a un prezzo più basso o conferimento degli stessi a prezzi superiori rispetto a quelli offerti dal mercato
  • migliori occasioni di lavoro rispetto a se si agisse da soli
  • riduzione dei costi di gestione della singola impresa
  • avvio di un’attività imprenditoriale senza investimento di grandi capitali: la legge stabilisce il limite minimo della quota di versamento del singolo socio in 25 euro. Mentre al notaio si dovrà una parcella che mediamente si aggira intorno ai 2500 euro. Ovviamente da intendere ripartita tra i soci.

Insomma, il motto della società cooperativa sembra essere “l’unione fa la forza”.

Suggerimenti per la scelta della giusta forma giuridica

Per semplificare il discorso, dobbiamo porre delle domande a noi stessi. Ossia:

  • l’attività viene svolta da me solo o più persone?
  • vogliamo tutelare il nostro patrimonio o siamo disposti a rischiarlo?
  • serve o meno una forma giuridica più flessibile ed orientata a maggiori ambizioni rispetto ad una ditta individuale?

Diciamo di auto-porvi queste domande giacché per quanto si voglia fornire un manuale dettagliato, non esiste una risposta univoca. Bisogna sempre capire quale è la situazione personale, il contesto in cui si inserirà la società, il volume affari presunto, il prodotto commercializzato.

Non esiste una forma societaria migliore dell’altra, perché tutto dipende dalle tue ambizioni e risorse finanziarie, un metodo che può aiutarti a capire il tipo di società più adatto alle tue esigenze, è quello di rispondere alle domande:

  • voglio lavorare da solo o con dei soci?
  • sono disposto a rischiare il mio patrimonio personale?
  • mi serve una forma societaria più complessa e strutturata?

Se volessimo attenerci alle statistiche, negli ultimi anni la propensione è quella di scegliere società di capitali e nello specifico S.r.l, ma la risposta non può essere univoca in quanto molteplici sono le varianti che possono far propendere per l’una o l’altra forma. Diciamo in generale che una scelta ponderata presuppone sempre un’attenta valutazione della propria situazione personale, del volume d’affari presunto, del prodotto commercializzato e del contesto in cui la società si inserirà.

Solitamente un buon commercialista ed un buon avvocato sapranno dare le giuste indicazioni e consigli. Il mio consiglio è comunque quello di ascoltare vari professionisti e chiedere motivazioni dettagliate dei suggerimenti, in modo da poter valutare vantaggi e svantaggi di ogni forma societaria in riferimento alle proprie esigenze.

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